Fatturazione ELETTRONICA AL COMUNE (Fattura PA)


AGGIORNAMENTO INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - DATI SUI PAGAMENTI



MODALITA' DI FATTURAZIONE VERSO IL COMUNE DI LEGNARO (FATTURAPA)
Dal 31 marzo 2015  l'obbligo della fatturazione elettronica, gia' vigente per altre Amministrazioni Pubbliche, è stato esteso anche ai Comuni (a seguito dell'art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66). Da questa data, il Comune di Legnaro NON PUO' PIU' ACCETTARE FATTURE IN FORMATO CARTACEO, ma solo quelle in formato elettronico.
L'articolo 3 comma 1 del D.M. n. 55 del 2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Il Codice Univoco Ufficio è l'informazione OBBLIGATORIA della fattura elettronica che consente al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare correttamente la fattura elettronica.
Il CODICE UNIVOCO UFFICIO al quale i fornitori devono indirizzare, A FAR DATA DAL 31/03/2015, le fatture elettroniche del Comune di Legnaro e' il seguente: UF3LIM.
Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilit? dei pagamenti da parta della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, dovranno riportare obbligatoriamente:

  • il codice identificativo di gara (C.I.G.), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;
  • il codice unico di progetto (C.U.P.), in caso di fatture relative a progetti di investimento pubblico.
Pertanto questa Amministrazione non potra' procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici C.I.G. e C.U.P., quest'ultimo dove previsto.
Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si raccomanda la compilazione di tutti i campi richiesti, inclusi quelli non obbligatori ai fini della trasmissione della fattura elettronica.

TEMPI E ITER DELLA PRATICA
Il SdI (Sistema di Interscambio) effettua alcuni controlli a carattere formale sulla fattura: nomenclatura e unicita' del file trasmesso, integrita' del contenuto, autenticita' del certificato di firma, conformita' del formato della fattura, validita' formale del contenuto della fattura, unicita' della fattura, possibilita' di recapito della fattura. Se la fattura non supera questi controlli formali il SdI notifica al fornitore lo scarto della fattura, altrimenti assegna un identificativo alla fattura e la inoltra all'Ente destinatario. Se l'inoltro al destinatario fallisce, il SdI invia al trasmittente una notifica di mancata consegna se invece l'inoltro va a buon fine invia una Ricevuta di consegna. Il destinatario puo' rifiutare la fattura e notificare lo scarto al SdI entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.
A partire dal 9 maggio 2016 sono stati introdotti nuovi controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio. Dall' 1 agosto 2016 i file che non dovessero superare uno o piu' di questi controlli vengono scartati.
Le cause di scarto della fattura nei 15 giorni dal ricevimento possono essere:
  1. l'assenza o l'inesattezza dei codici CIG e CUP, nei casi in cui questi siano previsti per legge;
  2. indicazione dei codici CIG e CUP in campi descrittivi, anziche' nei campi appositi denominati CODICE C.I.G. e CODICE C.U.P., all'interno dei blocchi Dati convenzione o dati Ordine Acquisto o dati Contratto;
  3. data fattura palesemente errata o mancante;
  4. data scadenza palesemente errata, ad esempio coincidente con la data di emissione della fattura oppure diversa da quanto pattuito;
  5. mancata indicazione dello "split payment" (scissione dei pagamenti), mediante apposizione del codice "S" nella sezione "dati di riepilogo per aliquota Iva e natura, campo esigibilita' Iva".
ATTENZIONE: con il D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, il meccanismo del cd. "split payment" per l'IVA sulle fatture elettroniche emesse verso le P.A. è stato esteso anche a coloro che sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero anche ai compensi per prestazioni di servizi dei professionisti (tipicamente architetti, ingegneri etc.), essendo intervenuta l'abrogazione del comma 2 dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (rif. normativa sull'IVA).
Conseguentemente, a partire dalle fatture emesse dall'1 luglio 2017, dovra' essere indicato nell'apposito rigo dell'esigibilita' dell'IVA della fattura elettronica il codice S ("split payment") al posto dell'esigibilita' differita (D), altrimenti non si procedere al suo pagamento.
 

---- NOVITA' --- Con il decreto legge n. 87 del 2018 (correntemente definito Decreto "dignità"), convertito con modificazioni nella legge n. 96 del 2018, è stato nuovamente modificato l'art. 17-ter del D.P.R. 633 del 1972 (la legge sull'IVA), nel senso di prevedere che il regime IVA cd. dello "split payment" non si applichi piu' alle prestazioni di servizio rese nei confronti delle P.A., i cui compensi siano assoggettati a ritenuta (IRPEF) alla fonte a titolo di imposta sul reddito, o a titolo di acconto IRPEF, pari al 20% (tipicamente i professionisti). Di conseguenza, in virtu' del fatto che il decreto prevede espressamente che lo stop allo "split payment" debba essere applicato alle fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (14 luglio 2018), dunque A PARTIRE DAL 15 LUGLIO 2018, si individuano due fattispecie:

  1. per le prestazioni di servizi effettuate e NON ANCORA FATTURATE ALLA DATA DEL 14 LUGLIO 2018, la fattura non deve piu' recare la "S" nel campo "esigibilita' dell'IVA", ma "I" (immediata) o "D" (differita, essendoci un rapporto con una P.A.);
  2. per le prestazioni di servizi effettuate e FATTURATE CON DATA FINO AL 14 LUGLIO 2018, la fattura deve ancora recare l'indicazione della "S" nel campo "esigibilita' dell'IVA".

Resta in ogni caso CONFERMATA L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA IRPEF DEL 20%  ---NOVITA'---

  1. mancata indicazione nel campo bollo del valore "SI" (art.6 comma 2 del D.M. 17/06/2014), per le fatture soggette ad imposta di bollo (fatture senza Iva di importo superiore ad euro 77,47);
  2. tutti gli errori riguardanti il totale della fattura, il calcolo dell'Iva, l'indicazione dell'aliquota Iva, l'importo delle ritenute, i dati relativi al pagamento.

Se il Comune non rifiuta la fattura entro 15 giorni dal ricevimento, il SdI invia una notifica di decorrenza termini sia al mittente che al destinatario e la fattura si considera accettata.
Si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it
L'Amministrazione provvedere al pagamento delle fatture ricevute ed accettate entro i termini previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 (di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).


---- NOVITA' --- Con il DM n. 132/2020, sono state apportate delle modifiche al DM n. 55/2013, con riferimento al rifiuto delle fatture elettroniche di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni, con entrata in vigore  6 NOVEMBRE 2020
(
https://www.fatturapa.gov.it/it/news/Decreto-MEF-24-agosto-2020-n.-132-Cause-di-rifiuto-delle-fatture-elettroniche-da-parte-delle-PA/)
In particolare:

1) sono state disciplinate in modo tassativo le fattispecie nelle quali è possibile procedere al rifiuto delle fatturePA ricevute dalla P.A.:
    
   A) operazione non effettuata a favore del destinatario: la fattura è stata inviata ad una P.A. che non è quella committente;
   B) omessa od errata indicazione del C.I.G. /C.U.P. , tranne che per i casi di esclusione;
   C) omessa od errata indicazione del numero e data della determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Al di fuori di questi casi, la fatturaPA dovrà essere accettata, prevedendo una successiva variazione IVA ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/1972 (con il ricorso ad una nota di credito/debito).

2) nell'eventuale notifica di rifiuto deve essere specificata la causa del rifiuto, che quindi non sarà più libera.


---- NOVITA' --- Sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del tracciato xml relativo alla fatturazione elettronica (versione 1.6), con decorrenza 1° gennaio 2021.
In particolare si dovranno utilizzare i nuovi e più dettagliati codici per l’indicazione della natura IVA, si potranno inserire ritenute di tipo previdenziale nella fattura e saranno disponibili nuove tipologie di documenti.
Per esempio, con il codice N6 non si rappresenteranno più tutte le operazioni soggette all’applicazione del reverse charge, ma si dovrà usare il codice N6.4 nel caso di cessione di fabbricati o quello N6.3 al ricorrere di fattispecie di subappalto nel settore edile.
Inoltre è stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto, rendendo possibile inserire più ritenute all’interno dello stesso documento contabile.
Per maggiori dettagli è possibile consultare GUIDA NUOVI CODICI IVA e SPECIFICHE TECNICHE VERS. 1.6

 

A CHI RIVOLGERSI
Tel. centralino: 049 8838911 - fax: 049 790940
Tel. diretto: 049 8838921 (dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il martedi' ed il giovedi' anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00)
e-mail: ragioneria@comune.legnaro.pd.it

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
 

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