IMU ANNO 2024

La normativa di riferimento dell'Imu è contenuta nella legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), art. 1 commi da 738 a 783.

Il Comune di Legnaro ha approvato il Regolamento sulla nuova IMU con delibera consiliare n. 16 del 26.05.2020.

A partire dall'anno 2022 il contribuente può accedere con proprie credenziali (SPID - CIE) all’area riservata del sito del Comune di Legnaro, dove potrà verificare la personale posizione tributaria e scaricare gli F24 precompilati.

 

Contatti

Lo sportello IMU del Comune di Legnaro fornisce assistenza agli utenti per i soli immobili posseduti a Legnaro e soggetti ad IMU.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a tributi@comune.legnaro.pd.it o al numero 049 8838922.

Per la trasmissione di documenti (dichiarazioni Imu, contratti di locazione, domande di rimborso, richiesta di rateazione dell'accertamento, etc.) utilizzare i seguenti canali, alla c.a. dell'ufficio tributi:

  • invio tramite posta raccomandata senza avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Legnaro, Piazza Costituzione 1, 35020 Legnaro (PD);

  • invio tramite posta certificata all'indirizzo pec del Comune legnaro.pd@cert.ip-veneto.net (è possibile trasmettere documentazione anche utilizzando un indirizzo mail ordinario)

  • consegna a mani, previo appuntamento con l'ufficio tributi.

ATTENZIONE: l'ufficio fornisce assistenza ai contribuenti per via telematica o telefonica. L'assistenza allo sportello avviene solamente previo appuntamento.

E' possibile richiedere all'ufficio tributi l'invio tramite posta elettronica del modello F24 per il pagamento dell'IMU 2024. Si prega di presentare la richiesta con congruo anticipo.


Il Comune di Legnaro mette a disposizione, gratuitamente, un calcolatore IMU al seguente link, con possibilità di stampa del modello di pagamento F24.


       CALCOLO IMU ANNO 2024 COMUNE DI LEGNARO



Il contribuente può eseguire, in autonomia, il calcolo dell’imposta dovuta, caricando i propri dati e procedendo al calcolo del tributo. L’utilizzo del suddetto calcolatore non esonera il contribuente dalla verifica della correttezza dei dati inseriti.

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
 

Chi paga l'Imu

Sono soggetti passivi dell'Imu:

  • il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;

  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
 

Quando si paga

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

  • prima rata entro il 17 giugno 2024

  • seconda rata entro il 16 dicembre 2024.

E' comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza.
 

Dove e come si paga

Il versamento si effettua con mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) utilizzando i seguenti codici:

Codice tributo

Tipologia di immobile

3912

Abitazione principale e relative pertinenze

3914

Terreni

3916

Aree fabbricabili

3918

Altri fabbricati diversi dalla categoria D

3923

Interessi (a seguito di accertamento)

3924

Sanzioni (a seguito di accertamento)

3925

Immobili di categoria D (quota Stato)

3930

Immobili di categoria D (quota Comune)

In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il codice identificativo del Comune di Legnaro: E515.

L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.

L'importo minimo del versamento per soggetto passivo è di 10 euro annui.
 

Aliquote

Le aliquote 2024 sono state approvate con deliberazione consiliare n. 65 del 28.12.2023 e sono le medesime degli anni precedenti, di seguito elencate:

  • 0,35 % abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con euro 200 di detrazione;

  • 0 % fabbricati rurali ad uso strumentale;

  • 0 % immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati;

  • 0,99 % tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili.
     

Esclusioni dall'Imu per le abitazioni principali

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
 

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Ne consegue che per poter usufruire dell'agevolazione sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica). N.B. Non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. N.B. L'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare.

L'art. 5-decies del DL 146/2021, convertito nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune o in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. 

Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.
 

Assimilazioni

Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

  6. l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.


Aree fabbricabili

Il Comune di Legnaro ha stabilito le tabelle di riferimento dei valori venali delle aree con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 11.06.2015. I valori minimi indicati assumono carattere indicativo, fermo restando che, ai fini della determinazione della base imponibile si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio 2021 o dell'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.


Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione

Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.


N.B. Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.


Emergenza Covid

Secondo quanto previsto dall'art. 78 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.


Secondo quanto indicato nelle FAQ del MEF dell'8 giugno 2021, al fine di avvalersi delle esenzioni previste dalla normativa connesse all'emergenza epidemiologica, è necessaria la presentazione della dichiarazione IMU, su cui dovrà essere sbarrata la casella “Esenzione”, in quanto il Comune non è a conoscenza della specifica situazione.

INFORMAZIONI ULTERIORI


Successioni

È possibile aggiornare la propria posizione IMU inviando copia della dichiarazione di successione all'ufficio tributi, tramite le modalità previste per la trasmissione di documenti.

N.B. Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi al momento del decesso, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze. Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta.


Immobili inagibili

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
Per inagibilità o inabitabilità si intendono caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione (a tal fine si consulti l'art. 16 del Regolamento IMU). In tutti gli altri casi, l'immobile non può beneficiare dell'agevolazione.

Il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, utilizzando preferibilmente il modello presente in modulistica, allegando copi della dichiarazione. L'Ente controlla a campione la veridicità delle dichiarazioni anche tramite sopralluogo.

In alternativa, l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

La dichiarazione Imu va presentata solo quando l'immobile perde i requisiti di inagibilità e di conseguenza l'agevolazione non è più applicabile.
 

Immobili in comodato

All'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:

  • l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

  • il contratto di comodato sia registrato;

  • il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

  • il comodante possieda una sola abitazione in Italia, e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato oppure possieda nello stesso comune, oltre al fabbricato concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di contitolarità dell'immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi l'immobile come abitazione principale, l'agevolazione non si applica.

I soggetti passivi che concedono in comodato d'uso ai parenti in linea retta di primo grado l'immobile di proprietà sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione IMU.

Si prega di inviare all'Ufficio copia del contratto, tramite le modalità previste per la trasmissione di documenti, al fine di verificare la conformità dello stesso ai requisiti di legge per beneficiare delle agevolazioni previste.
 

Immobili interamente locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale.

Gli immobili interamente locati a canone concordato sono soggetti all'imposta con una riduzione della base imponibile del 25% a condizione che il conduttore o i conduttori sia(no) residente/i e dimorino abitualmente nell'immobile insieme al loro nucleo familiare (escluse le pertinenze).

Per poter usufruire dell'agevolazione occorre che il contratto:

  • sia stipulato ai sensi dela legge 431/98;

  • che il conduttore o i conduttori sia(no) residente/i e dimorino abitualmente nell'immobile insieme al loro nucleo familiare;

Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario presentare la dichiarazione Imu, che può essere trasmessa per posta raccomandata senza avviso di ricevimento, per posta certificata all'indirizzo PEC del Comune legnaro.pd@cert.ip-veneto.net o tramite consegna a mani, previo appuntamento con l'ufficio tributi. Alla dichiarazione va allegata copia del contratto di locazione.

Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto a comunicare all'ufficio tramite la presentazione della dichiarazione IMU le modifiche al contratto eventualmente intervenute che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. rinnovo del contratto). In caso di proroga, è sufficiente tramettere la relativa attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
 

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

Non sono soggetti ad imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
 

Enti non commerciali

Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art.1, comma 759, lett. g) della legge 160/2019, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, svolte con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività istituzionale di natura non commerciale (decreto n. 200 del 19 novembre 2012).
La dichiarazione IMU va presentata ogni anno.

Fabbricati "merce"

A decorrere dal 1 Gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
 

DICHIARAZIONI IMU

Le variazioni 2023 devono essere dichiarate entro il 30 giugno 2024.

La dichiarazione può essere trasmessa per posta raccomandata senza avviso di ricevimento, per posta certificata all'indirizzo pec del Comune legnaro.pd@cert.ip-veneto.net o tramite consegna a mani, previo appuntamento con l'ufficio tributi.
 

In quali casi va presentata

La dichiarazione va presentata solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta, non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

A titolo esemplificativo, occore presentare la dichiarazione IMU deve essere presentata:

  1. per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta:
    • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
    • unità immobiliari concesse, con contratto registrato, in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
    • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli.
    • In tal caso la dichiarazione va presentata sia quando si acquista sia quando si perde il relativo diritto;
  2. per le variazioni che riguardano aree fabbricabili:
    • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
    • l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
    • l'atto ha riguardato un'area fabbricabile;
    • il valore in comune commercio dell'area edificabile è mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
  3. quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento del pagamento dell'imposta:
    • l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
    • l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'IMU;
    • l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
    • l'immobile è di interesse storico o artistico;
    • l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.
  4. per i c.d. "BENI MERCE" ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per l'elenco completo si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzare la poszione con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,2% nel 2016, 0,10% nel 2017, 0,30% nel 2018, 0,80% nel 2019, 0,05% nel 2020, 0,01% dal gennaio 2021).

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, che considerata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 e successive modificazioni, consente la regolarizzazione entro:

  • quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

  • dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;

  • oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;

  • oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;

  • oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;

  • oltre i due anni con la sanzione del 5%;

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

È possibile contattare l'ufficio tributi per l'emissione del modello F24 di ravvedimento operoso.
 

RIMBORSI, RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI E REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI


Rimborsi

I contribuenti che hanno versato più del dovuto possono chiedere il rimborso al Comune, anche nel caso in cui il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta. La domanda di rimborso, redatta sull'apposito modello, va presentata o spedita all'ufficio eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.


Riversamenti ad altri Comuni

Chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Legnaro anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. ha indicato erroneamente il codice del Comune di Legnaro E515 anziché il codice proprio del Comune competente) lo segnala all'ufficio utilizzando lo stesso modello di richiesta di rimborso/riversamento. L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.

Se invece l'errato versamento è imputabile all'intermediario finanziario (poste, banche), sarà quest'ultimo che dovrà procedere all'annullamento dell'F24, seguendo le istruzioni contenute nella Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012.


Regolarizzazione versamenti effettuati ad altri Comuni

Nel caso in cui il tributo dovuto al Comune di Legnaro sia stato erroneamente versato ad altro Comune, il contribuente è tenuto a segnalare l'errore all'ufficio e contattare il Comune destinatario dell'importo per richiedere il riversamento al Comune di Legnaro.
 

ACCERTAMENTI


Richiesta di riesame

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento Imu che ritiene illegittimo, può inoltrare all'Ufficio richiesta motivata di riesame, allegando tutta la documentazione utile. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se dovuti, oppure alla sua conferma.


Accertamento con adesione

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento avente per oggetto l'omessa dichiarazione IMIU, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto richiesta di accertamento con adesione in carta libera.


Rateazione riscossione

Il debitore in situazione di temporanea e obiettiva comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento. La domanda di rateazione, redatta sull'apposito modello, va presentata o spedita all'ufficio eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
 

MODULISTICA

 

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