Sono ammessi al voto a domiciliare – ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, e sostituito dall’art. 1 della Legge 7 maggio 2009, n. 46 – gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” o “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.
Gli interessati devono far pervenire, entro il 20 maggio 2024, al Sindaco un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano (domanda di ammissione al voto domiciliare, scaricabile dal settore modulistica – servizi demografici del sito comunale) la quale deve:
– indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale;
Pagina aggiornata il 26/11/2024