Richiedere l’accesso agli atti

  • Servizio attivo

Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi


A chi è rivolto

A chiunque, senza alcuna limitazione di legittimazione soggettiva.

Descrizione

Mediante l'accesso civico generalizzato chiunque, senza alcuna limitazione di legittimazione soggettiva, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8 dell'art. 5 del D.Lgs. n.33/2013.

Come fare

Si può effettuare la richiesta direttamente online. Sarà successivamente possibile seguirne lo stato d'avanzamento nella propria area personale.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'indirizzo fornito nel campo "E-mail contatto" sarà quello in cui si riceveranno le eventuali comunicazioni telematiche inerenti la pratica.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE);
  • riferimenti di n.1 marca da bollo da € 16,00 in caso di richiesta di copia conforme.

Cosa si ottiene

Al termine dell'istruttoria si potrà accedere ai documenti richiesti secondo le modalità indicate dal richiedente: visione e/o rilascio di copie presso l'ufficio interessato, oppure ricezione digitale.

Tempi e scadenze

La durata del procedimento di 30 giorni che visualizzerai nella sezione “prossimi passi” inviando la richiesta, viene rispettata salvo necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa utile allo sviluppo della fase istruttoria, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6. Le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini verranno comunicate al cittadino.

Il Comune di Legnaro, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuto (con sospensione dei termini del procedimento di accesso) a dare comunicazione agli stessi, che possono, entro 10 giorni, presentare motivata opposizione.

Decorso tale termine, è adottato provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati:

- in caso di accoglimento, con trasmissione dei dati o documenti richiesti; qualora l'accoglimento sia avvenuto nonostante l'opposizione del controinteressato, previa comunicazione al controinteressato e differendo la trasmissione dei dati o documenti richiesti di almeno 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

- il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, ovvero di 30 giorni qualora il diniego o il differimento sia avvenuto ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso:

- al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

- al Difensore civico competente per ambito territoriale, che si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente, o nel termine di 40 giorni sentito il Garante se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a).

Quanto costa

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali (costo di riproduzione e rilascio al pubblico di copie e documenti secondo le tariffe previste DELIBERA_Num_146__Allegato1_Allegato A) generale.)

Accedi al servizio

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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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