Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Sono ammessi al voto a domiciliare - ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, e sostituito dall'art. 1 della Legge 7 maggio 2009, n. 46  - gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" o "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".

Gli interessati devono far pervenire, entro il  20 maggio 2024, al Sindaco un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (domanda di ammissione al voto domiciliare, scaricabile dal settore modulistica - servizi demografici del sito comunale) la quale deve:
- indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di
idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale;
Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46. 

Per tutte le suindicate condizioni che permettono l'esercizio del voto a domicilio la dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto al proprio domicilio può essere inviata attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o anche a mezzo di posta elettronica ordinaria, inviando una mail all'indirizzo  l’indirizzo pec del Comune: legnaro.pd@cert.ip-veneto.net.
 
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