Macellazione suini per uso domestico privato - nuove procedure ai sensi del D.lgs 27/2021

La macellazione degli animali per l’ottenimento delle carni destinate al consumo umano è consentita esclusivamente presso i macelli riconosciuti dalla normativa europea e sottoposti ai controlli ufficiali ad opera dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS.
Limitatamente ai suini e per il solo periodo da Novembre 2023 a Febbraio 2024, si precisa che:
  • solamente gli allevatori registrati in Banca Dati Nazionale -BDN (produttori primari) possono macellare i suini (da loro stessi allevati dalla nascita o per un periodo minimo di 30 giorni), al di fuori di un macello riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, ai fini del consumo domestico privato in un numero massimo di due capi macellabili nella stessa seduta di macellazione o in giornate diverse;
  • la procedura che prevedeva “l’autorizzazione dell'autorità comunale” è stata sostituita dalla “comunicazione” all’Azienda ULSS territorialmente competente sull’allevamento da parte del privato interessato;
  • non vi è più l’obbligo dell’ispezione sistematica delle carni di tutti i suini macellati, al di fuori del macello per il consumo domestico privato da parte del veterinario dell’Azienda ULSS, essendo contemplato un controllo ufficiale discrezionale eseguito a campione in base alla valutazione del rischio. Tuttavia i privati interessati possono comunque richiedere l’ispezione delle carni all’Azienda ULSS;
Si ritiene opportuno, altresì, riportare le parti salienti della Circolare della Giunta Regionale del Veneto prot. 594263 del 02.11.2023:
 
  • La situazione epidemiologica in relazione alla “Peste suina africana” impone la necessità di mettere in atto una serie di precauzioni per garantire condizioni di biosicurezza correlate alla macellazione e alla successiva lavorazione delle carni, in particolare si ritiene fondamentale ridurre la movimentazione di persone, veicoli, attrezzature verso allevamenti di suidi ancorché familiari.
  • Presso gli allevamenti “non familiari” di suini, non è consentito che alla macellazione al di fuori del macello per autoconsumo sia presente personale diverso da quello che ordinariamente opera in allevamento.
  • Si raccomanda che qualora i suini da macellare al di fuori del macello siano due ( numero massimo consentito), la macellazione del secondo ed ultimo avvenga non oltre due settimane dalla macellazione del primo.
  • Si raccomanda, altresì, che il portale che partecipa alla macellazione e lavorazione delle carni, compreso il norcino, proceda a lavaggio e disinfezione di attrezzatura, strumentazione, abiti, calzature ecc. a conclusione dell'attività e non si rechi presso altri allevamenti di suini, con particolare riferimento agli allevamenti industriali, senza prima aver provveduto in tal senso.
  • Durante le attività di macellazione e lavorazione delle carni è necessario escludere la presenza di animali domestici che possano veicolare e diffondere il virus nell'ambiente (es. cani e gatti).
  • In ogni caso essere garantito il corretto smaltimento dei sottoprodotti della macellazione, a norma del Reg. CE/1069/2009, delle linee guida nazionali applicative (recepite in Veneto con DGR n. 1530 del 28/03/2013), nonché dei regolamenti comunali e relative norme ambientali vigenti. La gestione dei sottoprodotti sarà oggetto di verifica da parte dell'ACL in occasione delle normali attività di controllo.
  • A meno di variazione della attuale situazione epidemiologica per “Peste suina africana” nel territorio regionale, in alternativa allo smaltimento tramite ditta specializzata, i “Sottoprodotti di origine animale” derivanti dalle attività di macellazione familiare per autoconsumo possono essere sotterrati o infossati nella concimaia aziendale, ad una profondità tale da evitare che animali domestici o selvatici possano accedere a tale materiale.
  • Si ricorda che rimane vietato cedere o commercializzare al di fuori del contesto familiare/domestico le carni, comprese le frattaglie e i prodotti ottenuti dalla successiva lavorazione delle carni degli animali macellati per il consumo domestico privato al di fuori dei macelli. Le carni e le frattaglie ottenute dalla macellazione e i prodotti ottenuti dalla successiva lavorazione sono destinati esclusivamente al consumo privato dell'allevatore e della sua famiglia. E' viatata la cessione a terzi sotto qualsiasi forma, anche gratuita, di carni e/o prodotti ottenuti dalla lavorazione delle stesse; è altresì vietata qualsiasi forma di macellazione e/o lavorazione per conto di terzi. â€‹
Il privato allevatore interessato potrà assumere le informazioni per la macellazione e scaricare la modulistica direttamente dal sito dell’Azienda ULSS 6 alla pagina dedicata
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